Art. 72.
            Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti.
1.  Alla  ulteriore  ripartizione  tra  Regione  ed enti locali delle
funzioni  e  dei  compiti amministrativi in materia di "commercio" si
provvede  con  le  successive  norme integrative da emanarsi ai sensi
dell'articolo 189, comma 1.