Art. 75. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e); b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive; c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive per il tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT); d) l'organizzazione ed il coordinamento di attivita' ed iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico locale; e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore; f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attivita' professionale; g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonche' agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi; h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attivita' di organizzazione di viaggi per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonche' la vigilanza; i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore; l) l'osservatorio del turismo; m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistiche e ricreative; n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera. 2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. 3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.