Art. 75.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di
cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
b)   l'individuazione  dei  criteri,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale,   per   la  determinazione  dei  requisiti  strutturali  e
funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
c)  la  vidimazione  delle  tariffe  delle strutture ricettive per il
tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT);
d)  l'organizzazione  ed  il coordinamento di attivita' ed iniziative
per  la  promozione  e  la commercializzazione del prodotto turistico
locale;
e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore;
f)  la  professione  di  maestro  di sci, ivi comprese l'abilitazione
all'esercizio  della professione, la vigilanza sul collegio regionale
dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attivita' professionale;
g)  le  agenzie  di  viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del
comitato  tecnico  consultivo, alla determinazione dell'ammontare del
deposito  cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle
agenzie  stesse  e  dei  direttori  tecnici, nonche' agli adempimenti
connessi  alla  predisposizione  di  polizze  assicurative a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a
copertura dei rischi;
h)  le  associazioni senza scopo di lucro che esercitano attivita' di
organizzazione   di   viaggi  per  finalita'  ricreative,  culturali,
religiose  e  sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e
l'aggiornamento dell'albo, nonche' la vigilanza;
i)  la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie,
nell'ambito    dell'esercizio    delle   funzioni   e   dei   compiti
amministrativi  regionali  di  formazione professionale, dei corsi di
formazione  professionale,  riqualificazione ed aggiornamento per gli
operatori del settore;
l) l'osservatorio del turismo;
m)   la   tenuta  dell'albo  regionale  delle  concessioni  demaniali
marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistiche e ricreative;
n)  la  concessione  di  contributi  per lo sviluppo di aree omogenee
turisticamente   rilevanti   e   per   la  promozione  dell'industria
alberghiera.
2.  La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e
degli  obiettivi  per  la  valorizzazione  e  lo sviluppo del sistema
turistico.
3.  La  Regione  coopera  con  le  province  e  con  i  comuni per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.