Art. 76. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti: a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a); b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare; c) la promozione dell'attivita' imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione; b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attivita' di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g); c) le associazioni proloco; d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attivita', salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b); e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n); f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto; g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto. 3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica. 4. Le province cooperano, altresi', con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale. 5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle APT, di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.