Art. 76.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dalla presente legge, concernenti:
a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo
77, comma 1, lettera a);
b)  l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con
riferimento  alla  vocazione  turistica  ed  ai  prodotti  tipici  da
incentivare;
c)  la  promozione  dell'attivita'  imprenditoriale  nel settore e la
valorizzazione delle forme associative tra privati.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a)  le  strutture  ricettive,  limitatamente  alla  raccolta  ed alla
pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica, sulla
base  dei  requisiti  strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla
Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione;
b)  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo, ivi compresa l'attivita' di
vigilanza  sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma
1, lettera g);
c) le associazioni proloco;
d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217
(Legge  quadro  per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione  dell'offerta  turistica)  e successive modifiche, ivi
compresi   l'abilitazione   all'esercizio   della  professione  e  lo
svolgimento   della   relativa   attivita',   salvo  quanto  previsto
all'articolo  75,  comma  1,  lettera f, ed all'articolo 77, comma 1,
lettera b);
e)  la  concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo
75, comma 1, lettera n);
f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori
balneari e delle scuole per la nautica da diporto;
g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto.
3.  Le  province  cooperano  con  la  Regione  e  con i comuni per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4.  Le province cooperano, altresi', con i comuni per la gestione del
servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema
statistico regionale.
5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2,
per  il  tramite  delle  APT,  di  cui le province possono, comunque,
avvalersi  in  relazione  allo  svolgimento  delle funzioni di cui al
comma 1.