Art. 77.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge,
fatta  salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli
concernenti:
a)  l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali
a  livello  comunale,  ivi  compresi  quelli  riguardanti  il turismo
sociale;
b)  la  vigilanza  sull'attivita' delle professioni turistiche, salvo
quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
c)  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  delle  strutture
ricettive e la relativa vigilanza.
2.  Ai  comuni  e' altresi' delegato l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:
a) l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi
sociali e comunita' ai sensi delle disposizione vigenti, ivi compresa
la relativa attivita' di vigilanza;
b)  i  provvedimenti  di  rilascio,  di  rinnovo  e  di  revoca delle
concessioni    sul   litorale   marittimo,   sulle   aree   demaniali
immediatamente   prospicienti,  sulle  aree  del  demanio  lacuale  e
fluviale   quando   l'utilizzazione   abbia  finalita'  turistiche  e
ricreative.
3.  I  comuni  cooperano  con  la  Regione  e con la provincia per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4.  I  comuni  cooperano,  altresi',  con la provincia nell'esercizio
delle  funzioni  e dei compiti amministrativi concernenti la gestione
del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione
del  sistema  di  informazione  turistica,  nell'ambito  del  sistema
statistico regionale.