Art. 77. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti: a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale; b) la vigilanza sull'attivita' delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f); c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' delle strutture ricettive e la relativa vigilanza. 2. Ai comuni e' altresi' delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi sociali e comunita' ai sensi delle disposizione vigenti, ivi compresa la relativa attivita' di vigilanza; b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalita' turistiche e ricreative. 3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica. 4. I comuni cooperano, altresi', con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.