Art. 79.
               Collaborazioni funzionali con le CCIAA.
1.  La  Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e
consultazioni  con  le  CCIAA,  per  l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi di cui al presente titolo.
2.  Le modalita' e le condizioni delle forme di collaborazione di cui
al  comma  1  sono  disciplinate mediante convenzioni che determinano
altresi'  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi demandati alle
CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.