Art. 79. Collaborazioni funzionali con le CCIAA. 1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo. 2. Le modalita' e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresi' le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.