Art. 8
                    Ripartizione delle funzioni.
1.  Ai  fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede
a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti
amministrativi  conferiti  dallo  Stato  con il d.lgs. 112/1998 e gli
altri  decreti  legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l.
59/1997,   inerenti   alle  materie  comprese  nei  settori  organici
"sviluppo  economico  ed attivita' produttive", "territorio, ambiente
ed   infrastrutture",  "servizi  alla  persona  ed  alla  comunita'",
"vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e
locale e regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di
materie,  le  ripartizioni  di funzioni e compiti amministrativi gia'
disposte dalla legislazione vigente.