Art. 8 Ripartizione delle funzioni. 1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a: a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attivita' produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunita'", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio"; b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi gia' disposte dalla legislazione vigente.