Art. 81.
   Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attivita'.
1.  Il  controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma
3,  del  d.lgs.  112/1998, e' riservato alla Regione ed e' esercitato
dalla Giunta regionale.
2.  I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo
5,  comma  1,  lettere  b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580,   con   deliberazione   della  Giunta  regionale,  che  provvede
contestualmente  alla  nomina  di  un  commissario, determinandone le
attribuzioni.
3.  Le  CCIAA  trasmettono  alla  Regione,  con  cadenza annuale, una
relazione   illustrativa  sui  programmi  attuati  e  gli  interventi
realizzati,  corredata  dalla documentazione necessaria all'esercizio
delle  funzioni  di  controllo  di  cui  al  comma  1,  nonche'  alla
valutazione  dell'attivita'  svolta  in relazione alle funzioni ed ai
compiti amministrativi ad essa demandati.
4.  Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto
e/o  documento  necessario  ai  fini dell'esercizio delle funzioni di
controllo di cui al comma 1.