Art. 81. Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attivita'. 1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, e' riservato alla Regione ed e' esercitato dalla Giunta regionale. 2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni. 3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonche' alla valutazione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati. 4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.