Art. 83. Sportello unico per le attivita' produttive. 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui e' affidato l'intero procedimento. 2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia e' rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresi' la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura e' nominato dal comune ed e' responsabile dell'intero procedimento. 3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. 4. Presso la struttura di cui al comma 1 e' istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attivita' produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attivita' produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attivita' promozionali. 6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA. 7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.