Art. 83.
            Sportello unico per le attivita' produttive.
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni,
singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano
le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione
di un'unica struttura cui e' affidato l'intero procedimento.
2.  La  struttura  di  cui  al  comma  1 assicura, avendo riguardo in
particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale
e  della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione
alla   localizzazione,   alla  realizzazione,  all'ampliamento,  alla
cessazione  ed  alla  riattivazione  di  impianti  produttivi,  fermo
restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia e' rilasciata
dal  comune  in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere
da  sottoporre  a  valutazione  di  impatto  ambientale, la struttura
attiva  altresi'  la  procedura  di valutazione di impatto ambientale
come  disciplinata  dalla vigente normativa regionale. Il funzionario
preposto  alla  struttura  e'  nominato dal comune ed e' responsabile
dell'intero procedimento.
3.  Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia
dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme
di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento.
4.  Presso  la  struttura  di cui al comma 1 e' istituito, a cura dei
comuni,  lo  sportello  unico  per  le  attivita' produttive previsto
dall'articolo  24,  comma  2,  del  d.lgs.  112/1998,  al  quale  gli
interessati  si  rivolgono  per  tutti  gli  adempimenti  connessi ai
procedimenti  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre  1998,  n.  447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei    procedimenti   di   autorizzazione   per   la   realizzazione,
l'ampliamento  e  la  ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi,  per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche'
per   la   determinazione  delle  aree  destinate  agli  insediamenti
produttivi,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59).
5.  Lo  sportello  unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa
predisposizione  di  un  archivio  informatico contenente i necessari
elementi  informativi,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  l'accesso
gratuito,   anche   in   via   telematica,  alle  informazioni  sugli
adempimenti  necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998,
all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del
loro   iter  procedurale,  nonche'  a  tutte  le  informazioni  utili
concernenti  l'insediamento e lo svolgimento di attivita' produttive,
disponibili  a  livello  regionale,  con particolare riferimento alle
normative  applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e
fiscale  a  favore  dell'occupazione  dei lavoratori dipendenti e del
lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attivita'
promozionali.
6.  Per  l'istituzione  e la gestione dello sportello unico, i comuni
possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
7.  Qualora  siano  stipulati  patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo  tra  gli  enti  locali  coinvolti  puo'  prevedere  che la
gestione  dello  sportello  unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.