Art. 84.
                   Attivita' di coordinamento e di
             miglioramento dell'assistenza alle imprese.
1.  La  Regione,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  e compiti di
coordinamento  e  di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1.
a)  realizza  la  rete  integrata  di servizi di cui all'articolo 32,
comma  3,  per  la  gestione  dello  sportello unico per le attivita'
produttive;
b)  promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i
comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al
fine  della  gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello
sportello unico per le attivita' produttive;
c) puo' concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con
altri  enti  locali,  o  sottoscrittori  di  patti  territoriali o di
contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo
le modalita' ed i criteri per la concessione;
d)  attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione,
di  aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle
attivita'  degli  sportelli  unici  e  delle  strutture preposte allo
svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.