Art. 84. Attivita' di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1. a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attivita' produttive; b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attivita' produttive; c) puo' concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalita' ed i criteri per la concessione; d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attivita' degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.