Art. 85. Disciplina degli interventi. 1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo. 2. La disciplina di cui al comma 1 assicura: a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realta' locali; b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea; c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata; d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate; e) le modalita', secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997. 3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale e' realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse. 4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.