Art. 85.
                    Disciplina degli interventi.
1.  Con  apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di
sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
a)  il  coordinamento  degli indirizzi programmatici regionali con le
realta' locali;
b)  il  raccordo  funzionale  tra  gli  interventi regionali e quelli
statali e dell'Unione europea;
c)  il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della
contrattazione programmata;
d)  la  semplificazione  e  lo  snellimento operativo delle procedure
inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
e)  le  modalita',  secondo  sistemi  uniformi,  per il controllo, la
valutazione  ed  il  monitoraggio  degli  interventi di sostegno alle
attivita'  produttive,  anche sulla base delle disposizioni di cui al
regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.
3.  Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale
e'  realizzato  mediante un piano regionale dello sviluppo economico,
articolato  in  piani annuali di settore e comprendente gli eventuali
programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti
in  ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni
delle risorse.
4.  Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i
procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese,
nella  tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei
principi  stabiliti  dal  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della  legge  15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo
194, comma 2.