Art. 86. Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive. 1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato. 2. La destinazione delle risorse del fondo unico e' determinata nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalita' di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998. 3. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive e' gestito dalla Regione.