Art. 86.
                Fondo unico regionale per lo sviluppo
              economico e per le attivita' produttive.
1.  E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e
per le attivita' produttive nel quale confluiscono le risorse statali
di  cui  all'articolo  19,  comma  5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le
ulteriori  risorse  comunque  destinate  ad interventi di sostegno di
qualunque genere per l'industria e l'artigianato.
2.  La  destinazione delle risorse del fondo unico e' determinata nel
rispetto  dei  criteri  e delle eventuali quote minime per specifiche
finalita' di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998.
3.  Il  fondo  unico  regionale  per  lo  sviluppo economico e per le
attivita' produttive e' gestito dalla Regione.