Art. 87.
                            Convenzioni.
1.  La  Regione  subentra  alle amministrazioni statali nei diritti e
negli  obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in
materia  di  "industria"  e di "artigianato", ai sensi degli articoli
15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
2.  Le  modalita'  di  subentro  della  Regione  alle amministrazioni
statali  nelle  convenzioni  di  cui al comma 1 sono deliberate dalla
Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle
convenzioni  eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che
le  condizioni  di  erogazione  dei  servizi  siano  coerenti  con le
modalita'   di   organizzazione   delle   funzioni   e   dei  compiti
amministrativi conferiti agli enti locali.