Art. 87. Convenzioni. 1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998. 2. Le modalita' di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale. 3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalita' di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.