Art. 88. Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese. 1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione: a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali; b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi: 1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane); 2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; 3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981; d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi; e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione puo' stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.