Art. 88.
                    Sostegno alle esportazioni ed
              all'internazionalizzazione delle imprese.
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti
o  delegati  dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono
comunque riservate alla Regione:
a)  l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere,
mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire
l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
b)  la  promozione  ed  il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo   di  iniziative  di  investimento  e  di  cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:
1)  tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane
di  cui  agli  articoli  1  e  2  della legge 21 febbraio 1989, n. 83
(Interventi  di  sostegno  per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane);
2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge
28   maggio  1981,  n.  251  (Provvedimenti  per  il  sostegno  delle
esportazioni  italiane),  convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 1981, n. 394;
3)  turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato
d.l. 251/1981;
d)  lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari
locali nei mercati di altri Paesi;
e)  la  predisposizione  e  l'attuazione  di  ogni  altra  iniziativa
finalizzata  allo  sviluppo  delle  esportazioni ed all'erogazione di
servizi      informativi      di      assistenza     per     favorire
l'internazionalizzazione   delle   imprese   del  Lazio,  avvalendosi
dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione puo' stipulare convenzioni
con   l'ICE,  le  CCIAA,  le  associazioni  imprenditoriali  e  delle
categorie produttive, gli enti fieristici.