Art. 89.
                      Agevolazioni di credito.
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti
o  delegati  dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono
altresi' riservati alla Regione:
a)  gli  interventi  per  agevolare  l'accesso  al credito nei limiti
massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti
con   gli   istituti   di  credito,  la  determinazione  dei  criteri
dell'ammissibilita'  al  credito  agevolato  ed i controlli sulla sua
effettiva destinazione;
b)  la  determinazione  dei  criteri  applicativi  dei  provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione  di  fondi,  di  anticipazioni  e  di  quote di concorso
destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.