Art. 9
                              Criteri.
1.  La  ripartizione  di  cui  all'articolo 8 e' effettuata secondo i
seguenti criteri:
a)  indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi
da  riservare  alla  Regione  in  quanto  attengano  ad  esigenze  di
carattere unitario;
b)  conferimento  ai  diversi  livelli  di governo locale di tutte le
altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
1)   attribuzione,   in   base   ai  principi  di  sussidiarieta'  ed
adeguatezza,  nel  caso  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  di
interesse  esclusivamente  locale  in  rapporto al ruolo che gli enti
istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo
I;
2)  delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi
che,  pur  non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono,
in base al principio di omogeneita', di essere esercitati allo stesso
livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;
3)  conferimento  ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  connessi,  strumentali  e complementari alle
funzioni  e  compiti  attribuiti,  delegati o subdelegati, in base al
principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione;
4)   attribuzione  comunque  al  comune,  in  base  al  principio  di
completezza,   della   generalita'   delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi   non   riservati   alla   Regione   e  non  conferiti
espressamente   agli   altri  enti  locali,  salvo  espresse  deroghe
stabilite dalla legislazione statale.
2.  Il  conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi di cui al
comma  1, lettera b), e' effettuato, nell'ambito di ciascuna materia,
a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga
prevista dalle leggi statali vigenti.
3.  In  attesa  della istituzione della Citta' metropolitana di Roma,
fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio
delle  funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree
urbane  e  metropolitane  e'  conferito,  qualora  sia  espressamente
previsto  da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in
relazione  al  territorio  comunale,  ed  alla  Provincia di Roma, in
relazione al restante territorio provinciale.