Art. 90.
         Promozione dello sviluppo economico, della ricerca
      applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi.
1.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e
gli  enti  locali  assicurano,  in  concorso tra loro e con lo Stato,
nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo
economico  e  della  ricerca  applicata  e  della  valorizzazione dei
sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e
delle  formazioni  sociali  ove si esprime la sua personalita', delle
esigenze  della  salute,  della  sanita' e della sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente.