Art. 90. Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi. 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.