Art. 91. Oggetto. 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture". 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".