Art. 91.
                              Oggetto.
1.  Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni
e  dei  compiti  amministrativi  conferiti  dallo  Stato  nel settore
organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".
2.  Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni
ed  i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e
bellezze  naturali",  "edilizia  residenziale  pubblica", "protezione
della  natura  e  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione dei
rifiuti",  "risorse  idriche  e difesa del suolo", "lavori pubblici",
"viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".