Art. 93. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998; e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonche' dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi; f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici; h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo; l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonche' la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati; m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonche' la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane; n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa; o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonche' la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali. 2. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi; b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonche' il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.