Art. 93.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  redazione,  attraverso  i consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale;
b)  l'annullamento  delle  deliberazioni e dei provvedimenti comunali
che  autorizzano  opere  non  conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici  generali  o  a norme del regolamento edilizio, ovvero in
qualche  modo  costituiscano  violazione  delle  prescrizioni o delle
norme stesse;
c)  la  sospensione  dei lavori e la demolizione di opere eseguite in
assenza  di  concessione  o  in  totale  difformita' o con variazioni
essenziali, in caso di inerzia dei comuni;
d)   l'esercizio   dei  poteri  sostitutivi  in  materia  urbanistica
demandati  agli  organi  di  amministrazione  attiva  regionali dalla
legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;
e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi
o  massimi  inderogabili  da osservare ai fini della formazione degli
strumenti  urbanistici  nonche'  dei  criteri  per  la  redazione dei
regolamenti edilizi;
f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio;
g)  la  definizione  delle tabelle parametriche per l'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del
costo di costruzione dei nuovi edifici;
h)  l'approvazione  della  convenzione-tipo  per  gli  interventi  di
edilizia abitativa convenzionata;
i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori
pubblici  ai  fini  rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi
statali  per  il  recupero  edilizio, urbanistico ed ambientale delle
zone   interessate   dall'abusivismo   e  della  predisposizione  dei
programmi  di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale,
paesistico   ed   urbanistico  delle  zone  maggiormente  interessate
dall'abusivismo;
l)  la  determinazione  del  fabbisogno contributivo per la rimozione
delle  barriere  architettoniche, sulla base delle determinazioni dei
comuni  e  la  trasmissione  della  stessa  al  ministero  dei lavori
pubblici   nonche'  la  ripartizione  dei  contributi  tra  i  comuni
interessati;
m)   l'individuazione   dei  comuni  tenuti  alla  realizzazione  del
programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonche'
la  trasmissione  dell'elenco relativo al ministero competente per le
aree urbane;
n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da
parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e
motorizzati  per  lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed
agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa;
o)  la  produzione  e gestione delle cartografie regionali nonche' la
definizione  di  criteri,  sulla base degli indirizzi statali, per la
produzione cartografica degli enti locali.
2.  E'  altresi'  riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e
dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r.
616/1977 concernenti:
a)   l'individuazione   delle  bellezze  naturali  e  le  commissioni
provinciali per la compilazione dei loro elenchi;
b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le modificazioni
delle  bellezze  naturali,  nonche'  il  rilascio  del  parere  sulle
concessioni  o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte  a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma
2.