Art. 94. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la verifica di compatibilita' del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali; b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo); c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150); d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonche' in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore; e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.