Art. 94.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) la verifica di compatibilita' del regolamento edilizio rispetto ai
criteri regionali;
b)  il  nulla-osta  all'autorizzazione comunale a costruire in deroga
per  edifici  alberghieri  di  cui  al regio decreto legge 8 novembre
1938,  n.  1908  (Norme  per  disciplinare,  in deroga ai regolamenti
edilizi  comunali,  l'altezza  degli  edifici  destinati  ad  uso  di
albergo);
c)  il  nulla-osta  all'autorizzazione comunale a costruire in deroga
alle  norme  di  regolamento  edilizio  e  di  attuazione  dei  piani
regolatori  di  cui  all'articolo  3 della legge 21 dicembre 1955, n.
1357  (Modifiche  a  disposizioni  della  legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n.
1402,  sui  piani  di  ricostruzione),  con  le  limitazioni previste
dall'articolo  16  della  legge  6  agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
d)  il  nulla  osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga
alla  normativa  di  salvaguardia  per l'esecuzione di costruzioni ed
opere  lungo  le  coste  marine e le rive dei laghi, nonche' in altri
territori della Regione individuati da specifica legge di settore;
e)  la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del
valore agricolo medio.