Art. 95.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al
comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'adozione del regolamento edilizio;
b) la formazione dei comparti edificatori;
c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
d)   l'espropriazione   delle   aree  entro  le  zone  di  espansione
dell'aggregato  urbano  per  l'attuazione dello strumento urbanistico
generale  nonche'  delle  aree  incluse  nei programmi pluriennali di
attuazione;
e)   la   vigilanza   sull'attivita'   urbanistico-edilizia   nonche'
l'adozione dei provvedimenti repressivi;
f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
g)  la  determinazione  dell'incidenza  delle opere di urbanizzazione
nonche' l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
h)  la  determinazione  del  fabbisogno  contributivo complessivo per
l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  da trasmettere alla
Regione;
i)  la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiomamento degli atti del
catasto  terreni  e  del catasto edilizio, nonche' la revisione degli
estimi  e  del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;
l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
m)  la  rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili
gravanti sugli immobili;
n)   il   rilascio   dell'autorizzazione   per  la  realizzazione  di
aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
o)   l'individuazione   delle   aree   destinate   alla  circolazione
fuoristrada,  in  sede  di  formazione  dello  strumento  urbanistico
generale o di sue varianti.
2.  E' altresi' subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico
generale   vigente   l'esercizio   delle   funzioni   e  dei  compiti
amministrativi concernenti:
a)  le  autorizzazioni  di  cui  alla  legge  29 giugno 1939, n. 1497
(Protezione  delle  bellezze  naturali) secondo quanto indicato dalla
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;
b)  il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n.    47    (Norme    in    materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie)  e  successive modifiche nel rispetto delle modalita' della
legge  regionale  6  luglio  1998, n. 24, come modificata dalla legge
regionale 6 luglio 1998, n. 25;
c)  la  vigilanza  sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi
comprese  l'adozione  dei  provvedimenti  repressivi  secondo  quanto
stabilito    dalla    l.r.   59/1995,   nonche'   la   determinazione
dell'indennita'  per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della
l.  1497/1939,  secondo  le  modalita',  in quanto compatibili, della
legge regionale 1o febbraio 1993, n. 11.