Art. 95. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonche' delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nonche' l'adozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonche' l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiomamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonche' la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998; l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti. 2. E' altresi' subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche; b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalita' della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25; c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonche' la determinazione dell'indennita' per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalita', in quanto compatibili, della legge regionale 1o febbraio 1993, n. 11.