Art. 97. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale; b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonche' la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalita' di incentivazione; c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo; d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi; e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali; f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi; g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi; h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attivita', la nomina degli organi e la vigilanza sull'attivita' e sugli organi; m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione; n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione; o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonche' l'adozione dei relativi piani di cessione; p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate; q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori; r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP; s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore; t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.