Art. 98.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a)  l'assegnazione  degli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica
destinati  all'assistenza  abitativa,  ivi  comprese l'elaborazione e
l'emanazione  dei  bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni
per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi,
le  determinazioni  in  ordine  all'annullamento  ed  alla  decadenza
dall'assegnazione,  sulla  base dei criteri determinati dalla Regione
ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);
b)   la  gestione  degli  alloggi  di  ERP  destinati  all'assistenza
abitativa  di  competenza  comunale  ivi  compresi  la  proposta alla
Regione  dei  relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle
proposte di piano di loro competenza;
c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
d)  la  proposizione  alla  Regione delle autorizzazioni a variare il
costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile;
e)  la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi
a finanziamento;
f)  il  rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale,
secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo
97, comma 1, lettera c);
g)  la  gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione;
h)  l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici
di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
l)  la  vigilanza  sulla  gestione  amministrativo-finanziaria  delle
cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi pubblici;
m)  l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte
degli   alloggi   realizzati   ai   soci   che  ne  abbiano  ottenuto
l'assegnazione;
n)  l'autorizzazione  alla  cessione anticipata degli alloggi di ERP,
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.