Art. 98. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i); b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza; c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa; d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile; e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento; f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c); g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata; i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi pubblici; m) l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione; n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.