Art. 10.
                         Direttore generale
    1.   Il   direttore   generale   e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  ed e' scelto, previo pubblico avviso, tra esperti di
riconosciuta  competenza  e  qualificazione scientifica in materia di
epidemiologia,  programmazione, organizzazione e gestione dei servizi
sanitari,  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea e con esperienza
dirigenziale  per almeno cinque anni in enti o strutture del servizio
sanitario nazionale (SSN).
    2.  La nomina del direttore generale e' revocata dal consiglio di
amministrazione   in   caso  di  gravi  e  reiterate  inadempienze  o
violazioni di disposizioni normative.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  di direttore generale e' esclusivo,
regolato  da  contratto  di  diritto  privato  i  cui  contenuti, ivi
compresi la durata, i limiti di eta', le incompatibilita' e i criteri
per  la  determinazione  degli  emolumenti,  sono quelli previsti dal
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive modificazioni per i
direttori  generali  delle  aziende  USL.  Il  rapporto  di lavoro si
risolve  in  caso  di  revoca  della nomina da parte del consiglio di
amministrazione.
    4.  Il  direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASP e
ne dirige le attivita'.
    5. Il direttore generale:
      a) propone  al  consiglio  di  amministrazione  gli atti di cui
all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f);
      b) nomina  i  dirigenti  dell'ASP  ed  assegna  agli stessi gli
obiettivi  previsti  dal  programma annuale di attivita' e le risorse
umane,   finanziarie  e  strumentali  necessarie  e  ne  verifica  la
realizzazione;
      c) attribuisce  o  delega  ai  dirigenti dell'ASP l'adozione di
tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale
di  attivita'  e  per  la  gestione  amministrativa,  patrimoniale  e
contabile dell'ASP, salvo quelli che ritenga di riservarsi.
    6.   Il  direttore  generale  redige  annualmente  una  relazione
sull'attivita'    dell'ASP,    da    sottoporre   al   consiglio   di
amministrazione  in  allegato  al  conto consuntivo, finalizzata alla
valutazione   ed  al  controllo  del  perseguimento  degli  obiettivi
definiti  dal  programma pluriennale e dal relativo programma annuale
di attivita'.