Art. 10. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' scelto, previo pubblico avviso, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale per almeno cinque anni in enti o strutture del servizio sanitario nazionale (SSN). 2. La nomina del direttore generale e' revocata dal consiglio di amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze o violazioni di disposizioni normative. 3. Il rapporto di lavoro di direttore generale e' esclusivo, regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di eta', le incompatibilita' e i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni per i direttori generali delle aziende USL. Il rapporto di lavoro si risolve in caso di revoca della nomina da parte del consiglio di amministrazione. 4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASP e ne dirige le attivita'. 5. Il direttore generale: a) propone al consiglio di amministrazione gli atti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f); b) nomina i dirigenti dell'ASP ed assegna agli stessi gli obiettivi previsti dal programma annuale di attivita' e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e ne verifica la realizzazione; c) attribuisce o delega ai dirigenti dell'ASP l'adozione di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale di attivita' e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'ASP, salvo quelli che ritenga di riservarsi. 6. Il direttore generale redige annualmente una relazione sull'attivita' dell'ASP, da sottoporre al consiglio di amministrazione in allegato al conto consuntivo, finalizzata alla valutazione ed al controllo del perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale e dal relativo programma annuale di attivita'.