Art. 4.
                         Sistema informativo
    1.  Il  sistema  informativo  sanitario  della  Regione  Lazio e'
costituito  dal  complesso  delle  attivita' di produzione, gestione,
trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni pertinenti
allo  stato  di  salute  della  popolazione  ed  al funzionamento dei
servizi per la tutela della salute.
    2.  In  relazione  alle attivita' di cui al comma 1, l'ASP svolge
funzioni di ufficio di statistica della Regione Lazio, in conformita'
a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
    3. In particolare, l'ASP:
      a) cura  la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento
e la valutazione dei sistemi informativi del SSR;
      b) gestisce   i   sistemi   informativi  di  livello  regionale
attinenti  all'epidemiologia  e  quelli relativi alle prestazioni del
SSR;
      c) riceve,   elabora   e  diffonde  in  rete,  tempestivamente,
l'insieme  dei  dati del sistema informativo al fine di consentire ad
ogni  ente  e  soggetto  interessato  di  adempiere  ai  propri  fini
istituzionali.