Art. 4. Sistema informativo 1. Il sistema informativo sanitario della Regione Lazio e' costituito dal complesso delle attivita' di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni pertinenti allo stato di salute della popolazione ed al funzionamento dei servizi per la tutela della salute. 2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, l'ASP svolge funzioni di ufficio di statistica della Regione Lazio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. In particolare, l'ASP: a) cura la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento e la valutazione dei sistemi informativi del SSR; b) gestisce i sistemi informativi di livello regionale attinenti all'epidemiologia e quelli relativi alle prestazioni del SSR; c) riceve, elabora e diffonde in rete, tempestivamente, l'insieme dei dati del sistema informativo al fine di consentire ad ogni ente e soggetto interessato di adempiere ai propri fini istituzionali.