Art. 10.
                        Relazioni e programmi
    1.  La  commissione  regionale,  entro  il mese di luglio di ogni
anno,  trasmette  alla  giunta  regionale,  per  l'approvazione,  una
relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta  ed  un  programma di
attivita' per l'anno successivo.
    2.  Tali  elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale,
comprendono  anche  quelle a carattere provinciale attuate o proposte
dalle commissioni provinciali.