Art. 10. Relazioni e programmi 1. La commissione regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla giunta regionale, per l'approvazione, una relazione illustrativa dell'attivita' svolta ed un programma di attivita' per l'anno successivo. 2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali.