Art. 12.
                             S e d u t e
    1.  Il Presidente convoca la commissione almeno otto giorni prima
della  data  fissata  per  la  seduta,  con  comunicazione  a tutti i
componenti,  nella  quale,  oltre agli argomenti posti all'ordine del
giorno,  e'  indicata  anche  la  data  della  prima  e della seconda
convocazione.
    2. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria,
in  prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti.
In  seconda  convocazione  la  seduta  e'  valida con la presenza del
presidente   o   del   vicepresidente,   nonche',  nelle  commissioni
provinciali,  di  quattro  componenti,  di cui almeno due titolari di
imprese  artigiane  e, nella commissione regionale, di almeno due dei
presidenti   delle  commissioni  provinciali  e  di  almeno  tre  dei
componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c).
    3. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza
dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente.