Art. 12. S e d u t e 1. Il Presidente convoca la commissione almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con comunicazione a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, e' indicata anche la data della prima e della seconda convocazione. 2. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la seduta e' valida con la presenza del presidente o del vicepresidente, nonche', nelle commissioni provinciali, di quattro componenti, di cui almeno due titolari di imprese artigiane e, nella commissione regionale, di almeno due dei presidenti delle commissioni provinciali e di almeno tre dei componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c). 3. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.