Art. 13. V i g i l a n z a 1. La commissione regionale e le commissioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale. 2. Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarita', l'assessore competente in materia di artigianato, previa diffida, propone alla giunta regionale di dichiarare la decadenza della commissione. 3. Con lo stesso provvedimento e' nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova commissione ed e' attivata la procedura di rinnovo della commissione stessa.