Art. 13.
                          V i g i l a n z a
    1.  La  commissione  regionale  e le commissioni provinciali sono
sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.
    2. Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento o di accertate
gravi e reiterate irregolarita', l'assessore competente in materia di
artigianato,   previa  diffida,  propone  alla  giunta  regionale  di
dichiarare la decadenza della commissione.
    3.  Con  lo  stesso  provvedimento  e'  nominato  un  commissario
provvisorio  che  resta  in  carica fino all'insediamento della nuova
commissione  ed e' attivata la procedura di rinnovo della commissione
stessa.