Art. 15. Illeciti e sanzioni 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, e' inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da lire 300 mila a lire 3 milioni; b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da lire 100 mila a lire 1 milione; c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: lire 300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila; d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o di cancellazione lire 100 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30 mila; e) per dichiarazioni contenenti dati erronei: da lire 20 mila a lire 60 mila; f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a lire 3 milioni; g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da lire 500 mila a lire 5 milioni.