Art. 15.
                         Illeciti e sanzioni
    1.  Ai  trasgressori  delle  disposizioni di cui all'art. 5 della
legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, e' inflitta
la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro nei casi e nelle misure seguenti:
      a) per  omessa  presentazione di domande di iscrizione: da lire
300 mila a lire 3 milioni;
      b) per   omessa   presentazione   di  denuncia  di  modifica  o
cancellazione: da lire 100 mila a lire 1 milione;
      c) per   presentazione   oltre   i  termini  della  domanda  di
iscrizione:  lire  300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni
dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila;
      d) per  presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o
di  cancellazione  lire  100  mila; se il ritardo non supera i trenta
giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30
mila;
      e) per dichiarazioni contenenti dati erronei: da lire 20 mila a
lire 60 mila;
      f)  per   dichiarazioni  non  veritiere  determinanti  ai  fini
dell'iscrizione  all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a
lire 3 milioni;
      g) per  uso  non  consentito di riferimenti all'artigianato: da
lire 500 mila a lire 5 milioni.