Art. 16. Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni 1. Le commissioni provinciali, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attivita' artigiana senza iscrizione all'albo sono quelle di cui all'art. 15, comma 1, lettera g). Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo e' trasmessa dalle commissioni provinciali agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.