Art. 16.
      Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni
    1.  Le  commissioni  provinciali,  anche di concerto con gli enti
locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere
e  reprimere  il  lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per
coloro  che  esercitano attivita' artigiana senza iscrizione all'albo
sono  quelle di cui all'art. 15, comma 1, lettera g). Ogni iniziativa
od  informazione  relativa  al  fenomeno dell'abusivismo e' trasmessa
dalle    commissioni   provinciali   agli   organi   della   pubblica
amministrazione competenti in materia.