Art. 17.
                    Comunicazione degli illeciti
    1.  Gli  uffici  e gli organi della pubblica amministrazione che,
nell'esercizio  delle  funzioni  loro demandate dalle leggi, rilevino
violazioni   alle   disposizioni   della   presente  legge  ne  danno
comunicazione,  entro  i  successivi  cinque giorni, alla commissione
provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano
i provvedimenti di rispettiva competenza.