Art. 17. Comunicazione degli illeciti 1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.