Art. 18. P e r s o n a l e 1. Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi alla gestione dell'albo, la giunta regionale, di concerto con le C.C.I.A.A., determina le nuove strutture organizzative, in sostituzione di quelle esistenti, e individua i contingenti di personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi. 2. Sulla base delle individuazioni effettuate ai sensi del comma 1, la giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, tenuto conto delle eventuali richieste di trasferimento del personale regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del personale da trasferire. 3. La Regione, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente in materia. 4. I posti del contingente di personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale e sono soppressi automaticamente all'atto del trasferimento del personale. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, secondo la normativa vigente, al definitivo trasferimento del personale individuato nel ruolo degli enti camerali destinatari. 6. Il personale trasferito per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianita' gia' maturata, e deve essere inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti. 7. Fino al definitivo trasferimento, gli oneri relativi al personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono a carico della Regione. 8. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e le C.C.I.A.A. destinatarie.