Art. 18.
                          P e r s o n a l e
    1.  Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi
alla  gestione  dell'albo,  la  giunta  regionale, di concerto con le
C.C.I.A.A.,   determina   le   nuove   strutture   organizzative,  in
sostituzione  di  quelle  esistenti,  e  individua  i  contingenti di
personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi.
    2.  Sulla base delle individuazioni effettuate ai sensi del comma
1,  la  giunta  regionale,  d'intesa  con il sistema camerale, tenuto
conto  delle  eventuali  richieste  di  trasferimento  del  personale
regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del
personale da trasferire.
    3.  La  Regione, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni
di  cui  ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni
sindacali regionali, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  le  modalita' di applicazione al
personale  trasferito  delle  forme  di incentivazione previste dalla
normativa vigente in materia.
    4.  I  posti  del  contingente  di  personale individuato con gli
elenchi di cui al comma 2 sono portati in diminuzione della dotazione
organica  del  personale  della  giunta  regionale  e  sono soppressi
automaticamente all'atto del trasferimento del personale.
    5.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale provvede, secondo la normativa vigente, al
definitivo  trasferimento  del  personale individuato nel ruolo degli
enti camerali destinatari.
    6.  Il personale trasferito per l'espletamento dei compiti di cui
alla  presente  legge conserva la posizione giuridica ed economica in
godimento  all'atto  del  trasferimento,  compresa  l'anzianita' gia'
maturata,   e   deve   essere  inquadrato  in  qualifiche  funzionali
corrispondenti.
    7.  Fino  al  definitivo  trasferimento,  gli  oneri  relativi al
personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono a carico
della Regione.
    8.  Ogni  eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di
trasferimento  di  personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra
la Regione e le C.C.I.A.A. destinatarie.