Art. 19. Finanziamento delle spese 1. Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 15. 2. Ciascuna C.C.I.A.A. introita i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo, quale compensazione delle spese relative all'organizzazione generale dei servizi. 3. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 si tiene conto delle somme che ciascuna C.C.I.A.A. puo' ottenere dalle entrate di cui al comma 2. 4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento dei compiti delegati e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti camerali.