Art. 19.
                      Finanziamento delle spese
    1.  Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa
stima  dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle
quali  si  fa  fronte  anche  attraverso  le  entrate derivanti dalle
sanzioni di cui all'art. 15.
    2.  Ciascuna  C.C.I.A.A.  introita  i  proventi  dei  diritti  di
segreteria  sugli  atti  e  sui  certificati relativi all'albo, quale
compensazione  delle  spese  relative all'organizzazione generale dei
servizi.
    3.  Nel  definire  i  parametri  oggettivi  per  il riparto delle
assegnazioni  di  cui  al  comma  1  si  tiene  conto delle somme che
ciascuna C.C.I.A.A. puo' ottenere dalle entrate di cui al comma 2.
    4.  Ogni  eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di
finanziamento   dei   compiti  delegati  e'  rimesso  ad  accordi  da
concludersi tra la Regione e gli enti camerali.