Art. 2. Attivita' di coordinamento 1. La Regione, nell'ambito delle materie elencate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, coordina le attivita' di tutti gli enti che abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine. di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate.