Art. 2.
                     Attivita' di coordinamento
    1.  La  Regione,  nell'ambito delle materie elencate dall'art. 1,
comma   2,   della  legge  n.  443/1985  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  coordina  le  attivita'  di tutti gli enti che abbiano
competenze  nel  territorio  regionale  in materia di artigianato, al
fine.  di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale
uso delle risorse pubbliche ad esso destinate.