Art. 20.
                             Istituzione
    1.  E'  istituito,  in  ciascuna  provincia, l'albo delle imprese
artigiane articolato in due sezioni:
      a) nella  sezione  prima  sono  tenute  ad  iscriversi tutte le
imprese  aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
      b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le societa'
consortili,  costituiti tra le imprese artigiane, a norma dell'art. 6
della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
    2.  Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3
e  4  della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni,
sono  tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni
dall'inizio  dell'attivita'  secondo  le  formalita'  previste  dagli
articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e
successive modifiche ed integrazioni.
    3.  La  qualifica  di  impresa  artigiana  puo'  essere  altresi'
accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.
    4.  Ai  fini  delle  iscrizioni stesse le commissioni provinciali
devono   interagire  con  il  registro  delle  imprese  tenuto  dalle
C.C.I.A.A.