Art. 20. Istituzione 1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni: a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni; b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le societa' consortili, costituiti tra le imprese artigiane, a norma dell'art. 6 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' secondo le formalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La qualifica di impresa artigiana puo' essere altresi' accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali. 4. Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali devono interagire con il registro delle imprese tenuto dalle C.C.I.A.A.