Art. 21.
                    Procedimento per l'iscrizione
    1.  La  domanda  di  iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
redatta  in  unico  esemplare, e' presentata al comune dove l'impresa
svolge la propria attivita'.
    2.  La  presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. Nel primo caso, il comune
rilascia  contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di
presentazione quella di spedizione.
    3.  Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria
di cui al comma 4.
    4.  L'istruttoria  della  domanda  svolta dal comune e' diretta a
certificare:
      a) i  dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci,
per  le  societa'  di  cui  all'art. 2, comma secondo, della legge n.
443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
      b) la sede dell'attivita' esercitata;
      c) la natura dell'attivita' esercitata;
      d) la  data  di effettivo inizio dell'attivita' con i requisiti
di impresa artigiana;
      e) il  possesso  da  parte  dell'impresa  delle licenze e delle
autorizzazioni   previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  di
sicurezza  e  di  igiene  e quant'altro necessario per lo svolgimento
dell'attivita' artigiana;
      f) il    carattere    e    l'entita'    della    partecipazione
tecnico-professionale  nel  processo  produttivo  con il lavoro anche
manuale  dell'imprenditore  e,  nell'ipotesi  di  persona  giuridica,
della maggioranza dei soci;
      g) il   numero  dei  dipendenti  compresi  gli  apprendisti,  i
lavoratori  assunti  con contratto di formazione-lavoro e i familiari
occupati  nell'impresa, nonche' gli eventuali portatori di handicap e
i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.
    5.  Il  comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla
domanda,  trasmette  la  stessa, entro e non oltre venti giorni dalla
data  di  presentazione,  alla commissione provinciale competente per
territorio.
    6.  La  commissione  provinciale  trasmette  immediatamente copia
conforme   all'originale  della  domanda  alla  C.C.I.A.A.,  ai  fini
dell'annotazione nel registro delle imprese.
    7.  I  requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti
dagli  articoli  3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche
ed  integrazioni,  sono  valutati  dalla  commissione provinciale, la
quale   puo'   disporre,   eccezionalmente,   eventuali  accertamenti
d'ufficio.
    8.  La  commissione  provinciale  delibera  l'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.
    9.  I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli
interessati   a   mezzo   di   lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,   da   inviare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda.  Trascorso tale termine, la domanda si
intende  accolta,  fatti  salvi  i  poteri  di  verifica d'ufficio di
competenza  della  commissione  provinciale.  I  provvedimenti di cui
sopra   devono   essere  trasmessi,  altresi',  a  tutti  i  soggetti
interessati,  nel  rispetto  del  decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
    10.  Al  momento  dell'entrata  in vigore del decreto emanato dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in attuazione dell'art. 1,
comma  2  del  decreto  legge  n.  6/1993  convertito  dalla legge n.
63/1993,  la  domanda  di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
deve  essere  munita  della  certificazione  prevista  al comma 4, da
richiedere in via preventiva al comune in cui l'impresa ha la propria
sede  operativa.  Copia  della  domanda  di  iscrizione  deve  essere
presentata  anche  alla  commissione provinciale dove l'impresa ha la
sede legale.