Art. 21. Procedimento per l'iscrizione 1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, e' presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attivita'. 2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione. 3. Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4. 4. L'istruttoria della domanda svolta dal comune e' diretta a certificare: a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le societa' di cui all'art. 2, comma secondo, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni; b) la sede dell'attivita' esercitata; c) la natura dell'attivita' esercitata; d) la data di effettivo inizio dell'attivita' con i requisiti di impresa artigiana; e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attivita' artigiana; f) il carattere e l'entita' della partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci; g) il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro e i familiari occupati nell'impresa, nonche' gli eventuali portatori di handicap e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale. 5. Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio. 6. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla C.C.I.A.A., ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 7. I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono valutati dalla commissione provinciale, la quale puo' disporre, eccezionalmente, eventuali accertamenti d'ufficio. 8. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge. 9. I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale. I provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi, altresi', a tutti i soggetti interessati, nel rispetto del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. 10. Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l'impresa ha la sede legale.