Art. 22.
          Sistema informativo e snellimento delle procedure
    1.  La  Regione, d'intesa con le C.C.I.A.A. interessate, promuove
la   semplificazione   amministrativa   favorendo  l'introduzione  di
procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane,  anche  mediante  l'istituto dell'autocertificazione. Allo
stesso  fine  la  Regione  promuove la realizzazione del collegamento
telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al decreto legge n.
6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993 ed i comuni.
    2.  La  Regione procede all'attivazione di un sistema informativo
dell'artigianato   nell'ambito   del  sistema  informativo  regionale
attraverso   l'automazione  delle  diverse  procedure  amministrative
riguardanti  le  imprese  artigiane. Detto sistema interagisce con la
rete informatica delle C.C.I.A.A.