Art. 22. Sistema informativo e snellimento delle procedure 1. La Regione, d'intesa con le C.C.I.A.A. interessate, promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al decreto legge n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993 ed i comuni. 2. La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema interagisce con la rete informatica delle C.C.I.A.A.