Art. 23.
              Consorzi e societa' consortili artigiane
    1.   I   consorzi  e  le  societa'  consortili,  anche  in  forma
cooperativa,  tra  imprese  artigiane, di cui all'art. 6, comma primo
della  legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono
ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane
e  ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in
cui  ricorrono  riferimenti  all'artigianato,  a condizione che siano
iscritti nella separata sezione dell'albo.
    2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui al comma 1,
i  consorzi  e  le societa' consortili, anche in forma cooperativa di
cui  all'art.  6,  comma  terzo  della legge n. 443/1985 e successive
modifiche   ed  integrazioni,  se  iscritti  nella  separata  sezione
dell'albo.
    3.  L'iscrizione  dei soggetti di cui al commi 1 e 2, e' disposta
dalla  commissione  provinciale  su  domanda del consorzio o societa'
consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status
di   impresa   artigiana   da  parte  dei  soggetti  associati  nelle
proporzioni  previste  dall'art.  6,  terzo  comma,  della  legge  n.
443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
    4.  I  consorzi  e  le societa' consortili di cui ai commi 1 e 2,
sono  iscritti  nella  separata sezione dell'albo, con l'indicazione,
per  ciascun  consorzio  o  societa' consortile, delle imprese che li
costituiscono  e,  nell'ipotesi  di consorzi o di societa' consortili
miste, degli altri soggetti associati.
    5. Le forme associative di cui al presente articolo, ivi comprese
le  societa'  cooperative  finalizzate  alla prestazione di garanzia,
possono  assumere  la  rappresentanza dei soci iscritti nei confronti
della pubblica amministrazione.
    6.  Le  agevolazioni  previste  dalle  leggi  regionali vigenti a
favore  delle  imprese  artigiane  sono  estese  ai  soggetti  di cui
all'art.  6,  comma  quarto,  della  legge  n.  443/1985 e successive
modifiche ed integrazioni.