Art. 23. Consorzi e societa' consortili artigiane 1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, comma primo della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo. 2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui al comma 1, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa di cui all'art. 6, comma terzo della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, se iscritti nella separata sezione dell'albo. 3. L'iscrizione dei soggetti di cui al commi 1 e 2, e' disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o societa' consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, terzo comma, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I consorzi e le societa' consortili di cui ai commi 1 e 2, sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o societa' consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di societa' consortili miste, degli altri soggetti associati. 5. Le forme associative di cui al presente articolo, ivi comprese le societa' cooperative finalizzate alla prestazione di garanzia, possono assumere la rappresentanza dei soci iscritti nei confronti della pubblica amministrazione. 6. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui all'art. 6, comma quarto, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.