Art. 24.
                       Modifiche e cessazioni
    1.   Ogni   modificazione  incidente  sui  requisiti  di  impresa
artigiana,  cosi' come la cessazione o la sospensione dell'attivita',
deve  essere denunciata alla commissione provinciale entro il termine
di  trenta  giorni dal suo verificarsi, anche attraverso le procedure
semplificate di cui all'art. 22.
    2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a
favore  delle  imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata    danno   immediata   comunicazione   alla   commissione
provinciale  di  ogni  notizia relativa a modificazioni, cessazioni o
sospensioni di cui al comma 1.
    3.  Sulle  denunce e sulle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 la
commissione   provinciale   dispone   accertamenti   d'ufficio  anche
rivolgendosi  a  tal  fine  ai  comuni. Le commissioni hanno altresi'
facolta'  di procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva
iniziativa.
    4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo
di  quelle  imprese che abbiano perduto il possesso di uno o piu' dei
prescritti requisiti di legge.
    5.  Qualora  uno  o  piu'  delle  imprese  artigiane associate in
consorzio  o  societa'  consortili  iscritte  nella  separata sezione
dell'albo  perda  la  qualifica  artigiana,  il  consorzio, ovvero la
societa'  consortile  stessa,  e'  tenuto  a darne comunicazione alla
commissione  provinciale competente, nonche' ad escludere le stesse a
pena di cancellazione dall'albo.
    6. I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e
vanno   assunti   entro   sessanta   giorni  dalle  denunce  o  dalle
comunicazioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  4, e 5 e devono essere
notificati agli interessati, nelle forme di cui all'art. 21, comma 9,
nonche'  comunicati  agli  enti  previdenziali,  all'ispettorato  del
lavoro  competente,  oltre  che  ad  ogni  amministrazione  che abbia
effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.
    7.  La  commissione  provinciale  trasmette  immediatamente copia
conforme  delle  denunce di modificazione o cessazione e, in seguito,
delle   conseguenti   decisioni   assunte  alla  C.C.I.A.A.  ai  fini
dell'annotazione nel registro delle imprese.
    8. Le procedure di cui agli articoli 21 e 22 trovano applicazione
per  tutte  le  modificazioni  incidenti  sui  requisiti  di  impresa
artigiana, nonche' per cessazioni o sospensioni dell'attivita'.