Art. 24. Modifiche e cessazioni 1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, cosi' come la cessazione o la sospensione dell'attivita', deve essere denunciata alla commissione provinciale entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi, anche attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 22. 2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al comma 1. 3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 la commissione provinciale dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai comuni. Le commissioni hanno altresi' facolta' di procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa. 4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o piu' dei prescritti requisiti di legge. 5. Qualora uno o piu' delle imprese artigiane associate in consorzio o societa' consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la societa' consortile stessa, e' tenuto a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonche' ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo. 6. I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 e devono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui all'art. 21, comma 9, nonche' comunicati agli enti previdenziali, all'ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2. 7. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme delle denunce di modificazione o cessazione e, in seguito, delle conseguenti decisioni assunte alla C.C.I.A.A. ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 8. Le procedure di cui agli articoli 21 e 22 trovano applicazione per tutte le modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonche' per cessazioni o sospensioni dell'attivita'.