Art. 26. Efficacia dei provvedimenti 1. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno della data di presentazione della domanda. 2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.