Art. 26.
                     Efficacia dei provvedimenti
    1.  Gli  effetti  costitutivi  dell'iscrizione all'albo decorrono
dalla  data  di  adozione  del  relativo provvedimento e, nel caso di
mancata   notifica   o  decisione  entro  il  termine  previsto,  dal
sessantunesimo giorno della data di presentazione della domanda.
    2.  La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto
dalla  data  di cessazione dell'attivita' o dalla data di perdita dei
requisiti  necessari  per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di
adozione del relativo provvedimento negli altri casi.