Art. 27.
Ricorsi  contro  i  provvedimenti  delle  commissioni  provinciali  e
                     regionale per l'artigianato
    1.  Contro  i  provvedimenti  delle  commissioni  provinciali  in
materia  di  iscrizione,  modifica  e  cancellazione dall'albo di cui
all'art. 20,  e'  sempre  ammesso  ricorso in via amministrativa alla
commissione  regionale,  entro  sessanta  giorni dalla notifica della
deliberazione   stessa.   La   decisione   e'   adottata   acquisite,
eventualmente, le necessarie informazioni dagli enti competenti.
    2.  Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto
sospensivo.
    3. Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad eseguire le
iscrizioni,   le   modifiche  e  le  cancellazioni  conseguenti  alle
decisioni  della  commissione  regionale  entro quindici giorni dalla
data  di ricevimento della relativa comunicazione, dandone notizia al
registro delle imprese della C.C.I.A.A.
    4.  Le  decisioni  della  commissione regionale, adita in sede di
ricorso,  sono  impugnabili, ai sensi dell'art. 7, comma sesto, della
legge  n.  443/1985  e  successive  modifiche  ed integrazioni, entro
sessanta  giorni  dalla  notifica  della  decisione stessa, avanti il
tribunale competente per territorio. La rappresentanza in giudizio e'
assunta dalla competente Avvocatura regionale.