Art. 27. Ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato 1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo di cui all'art. 20, e' sempre ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. La decisione e' adottata acquisite, eventualmente, le necessarie informazioni dagli enti competenti. 2. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto sospensivo. 3. Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, dandone notizia al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 4. Le decisioni della commissione regionale, adita in sede di ricorso, sono impugnabili, ai sensi dell'art. 7, comma sesto, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, avanti il tribunale competente per territorio. La rappresentanza in giudizio e' assunta dalla competente Avvocatura regionale.