Art. 28.
                         Revisione dell'albo
    1.  Ogni  trenta  mesi  la  commissione  provinciale procede alla
revisione  dell'albo  secondo le previsioni dell'art. 7, comma terzo,
della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Tale revisione deve accertare:
      a) il  permanere  nelle imprese iscritte dei requisiti di legge
per l'iscrizione all'albo;
      b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di
diritto denunziato.