Art. 28. Revisione dell'albo 1. Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Tale revisione deve accertare: a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo; b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunziato.