Art. 29. Modalita' di espletamento della revisione 1. La revisione di cui all'art. 28 avviene in modo che ogni trenta mesi siano verificati l'esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta. 2. Ai fini di cui al comma 1 la commissione provinciale programma un piano di revisione che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai comuni. Compete alla giunta regionale disciplinare, con proprio provvedimento, le modalita' di espletamento e fissare gli oneri a suo carico. 3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 4. Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la cessazione dell'attivita' si applicano le sanzioni di cui all'art. 15. 5. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente, entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalita' che saranno stabilite congiuntamente dalla giunta regionale e dalle C.C.I.A.A. Art. 30. Diritti di segreteria e di certificazione 1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti, derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a quelli stabiliti per il registro delle imprese e riscossi dalle C.C.I.A.A.