Art. 29.
              Modalita' di espletamento della revisione
    1.  La  revisione  di  cui  all'art.  28 avviene in modo che ogni
trenta   mesi   siano  verificati  l'esistenza,  la  persistenza  dei
requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di
diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la commissione provinciale programma
un piano di revisione che preveda la verifica attraverso sopralluoghi
effettuati  dai  comuni.  Compete alla giunta regionale disciplinare,
con proprio provvedimento, le modalita' di espletamento e fissare gli
oneri a suo carico.
    3.  La  commissione,  sulla  base  degli  accertamenti  di cui al
comma 2,  sentiti  gli  interessati,  delibera  le cancellazioni e le
modifiche  d'ufficio,  dandone comunicazione ai fini dell'annotazione
al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
    4. Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la
cessazione  dell'attivita'  si  applicano le sanzioni di cui all'art.
15.
    5. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla
commissione  provinciale  competente,  anche  a  fini  statistici, le
modificazioni   relative   al   numero  degli  addetti  distinti  per
categoria,  con  riferimento  all'anno  solare  precedente,  entro il
giorno  31  del  mese  di gennaio  dell'anno  successivo,  secondo le
modalita' che saranno stabilite congiuntamente dalla giunta regionale
e dalle C.C.I.A.A.
Art. 30.
              Diritti di segreteria e di certificazione
    1.  Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti
dalle  imprese  iscritte  all'albo  delle  imprese  artigiane  per il
rilascio  di  atti,  certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e
modifiche  ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti,
derivanti  dalle  risultanze  dell'albo delle imprese artigiane, sono
equiparati  a  quelli  stabiliti  per  il  registro  delle  imprese e
riscossi dalle C.C.I.A.A.