Art. 3.
                            Composizione
    1.  Le  commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  di seguito
denominate  commissioni  provinciali, sono costituite con decreto del
Presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.
    2.  Esse  sono composte da undici membri che eleggono nel proprio
seno  il presidente ed il vicepresidente. Il presidente e' scelto tra
i titolari di imprese artigiane.
    3. Ciascuna commissione provinciale e' formata da:
      a) sei   titolari   di  imprese  artigiane,  iscritti  all'albo
provinciale  da  almeno  tre anni, designati, secondo criteri fissati
dalla  giunta  regionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a struttura nazionale e firmatarie dei contratti
collettivi  nazionali  di lavoro, regolarmente costituite ed operanti
nella provincia;
      b) il    direttore   dell'ufficio   provinciale   dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato;
      c) il    direttore   dell'ufficio   provinciale   dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;
      d) il  direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  o suo
delegato;
      e) due  esperti, di cui uno designato dalla giunta regionale ed
uno  dalla  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.) competente per territorio.
    4.  Le  designazioni  di  cui  al  comma  3  sono  comunicate  al
presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta
da  parte  dello  stesso.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  il
presidente  della  giunta  provvede  comunque  alla  nomina  ed  alla
costituzione della commissione provinciale.
    5.   I   componenti   della   commissione   provinciale  decadono
dall'ufficio  in  caso  di  perdita  delle  qualita'  possedute o dei
requisiti  di  cui  al comma 3, lettera a), ovvero in caso di mancata
partecipazione   non   giustificata  a  tre  sedute  consecutive.  La
decadenza  e'  dichiarata  con  decreto  del  Presidente della giunta
regionale su segnalazione del presidente della commissione stessa.
    6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o piu' componenti di
cui al comma 3, lettera a), il Presidente della giunta regionale, con
proprio decreto, provvede alla loro sostituzione con altri, designati
dalle organizzazioni di appartenenza.