Art. 3. Composizione 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate commissioni provinciali, sono costituite con decreto del Presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni. 2. Esse sono composte da undici membri che eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente e' scelto tra i titolari di imprese artigiane. 3. Ciascuna commissione provinciale e' formata da: a) sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla giunta regionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a struttura nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia; b) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato; c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato; d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o suo delegato; e) due esperti, di cui uno designato dalla giunta regionale ed uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio. 4. Le designazioni di cui al comma 3 sono comunicate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta provvede comunque alla nomina ed alla costituzione della commissione provinciale. 5. I componenti della commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualita' possedute o dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della giunta regionale su segnalazione del presidente della commissione stessa. 6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o piu' componenti di cui al comma 3, lettera a), il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla loro sostituzione con altri, designati dalle organizzazioni di appartenenza.