Art. 31.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  le
commissioni  provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa.
    2.   Fino   alla   costituzione   delle  commissioni  provinciali
disciplinate   dalla   presente   legge  le  relative  funzioni  sono
esercitate dai commissari in carica.
    3.  In  attesa della complessiva riorganizzazione delle strutture
regionali,    e'    confermata,   per   la   commissione   regionale,
l'articolazione organizzativa attualmente prevista.