Art. 31. Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. 2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica. 3. In attesa della complessiva riorganizzazione delle strutture regionali, e' confermata, per la commissione regionale, l'articolazione organizzativa attualmente prevista.