Art. 32.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  la  spesa derivante dall'attuazione della presente legge
viene  mantenuto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario  1999  il  capitolo  di spesa 11411 denominato "Spese per
l'organizzazione  ed il funzionamento della commissione regionale per
l'artigianato".
    2.  E'  altresi' istituito, per il medesimo esercizio finanziario
1999,  il  capitolo  di  spesa  11412 denominato "Spese relative alle
attivita'  delle  commissioni  provinciali  per l'artigianato" con lo
stanziamento di lire 500 milioni.
    3.  Alla  copertura finanziaria dell'onere previsto al comma 2 si
provvede  con  riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto,
per l'esercizio finanziario 1999, nel capitolo 11411.