Art. 32. Disposizioni finanziarie 1. Per la spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 11411 denominato "Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato". 2. E' altresi' istituito, per il medesimo esercizio finanziario 1999, il capitolo di spesa 11412 denominato "Spese relative alle attivita' delle commissioni provinciali per l'artigianato" con lo stanziamento di lire 500 milioni. 3. Alla copertura finanziaria dell'onere previsto al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 1999, nel capitolo 11411.