Art. 4. F u n z i o n i 1. Le commissioni provinciali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono le seguenti funzioni: a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane; b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo; c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane; d) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato; e) forniscono contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attivita' programmatoria e legislativa nel settore; f) concorrono con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attivita' artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo; g) elaborano, anche ai fini della lettera f), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza; h) svolgono ogni altro compito ad esse attribuito con legge. 2. Presso ciascuna commissione provinciale e' istituito un servizio di informazione, al quale e' affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore. 3. Le commissioni provinciali, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in sezioni di lavoro a carattere temporaneo. 4. Le commissioni provinciali hanno sede presso le C.C.I.A.A., che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.