Art. 4.
                           F u n z i o n i
    1.  Le  commissioni provinciali, ai sensi dell'art. 9 della legge
n.  443/1985  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, svolgono le
seguenti funzioni:
      a) curano   la   tenuta   dell'albo  delle  imprese  artigiane,
deliberando,   per   il   rispettivo  territorio,  sulle  iscrizioni,
modificazioni   e   cancellazioni   in  relazione  alla  sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;
      b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;
      c) provvedono  al  rilascio  dei  certificati,  atti  e  visure
secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane;
      d) concorrono  a  promuovere  la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo dell'artigianato;
      e) forniscono  contributi  tecnici alla Regione con riferimento
all'attivita' programmatoria e legislativa nel settore;
      f) concorrono  con  la  commissione regionale per l'artigianato
allo   svolgimento   di  indagini  e  rilevazioni  statistiche  sulle
attivita' artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;
      g) elaborano,  anche  ai  fini  della lettera f), una relazione
annuale   sulla   situazione   dell'artigianato   nel  territorio  di
competenza;
      h) svolgono ogni altro compito ad esse attribuito con legge.
    2.  Presso  ciascuna  commissione  provinciale  e'  istituito  un
servizio  di  informazione,  al  quale  e'  affidato  il  compito  di
assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico
ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.
    3.   Le  commissioni  provinciali,  eccezionalmente  e  solo  per
specifiche  esigenze,  possono  organizzarsi  in  sezioni di lavoro a
carattere temporaneo.
    4.  Le  commissioni  provinciali hanno sede presso le C.C.I.A.A.,
che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla
tenuta dell'albo delle imprese artigiane.