Art. 5.
                           Organizzazione
    1.  I  compiti  di  segreteria delle commissioni provinciali sono
assicurati   dalle   C.C.I.A.A.   d'intesa  con  i  presidenti  delle
commissioni stesse.
    2.  Il  personale di segreteria e' alle dipendenze funzionali dei
presidenti delle commissioni provinciali.
    3. Il funzionamento delle commissioni provinciali, per quanto non
disposto  dalla  presente  legge,  e'  disciplinato da un regolamento
interno adottato dalle stesse ed approvato dalla giunta regionale.