Art. 5. Organizzazione 1. I compiti di segreteria delle commissioni provinciali sono assicurati dalle C.C.I.A.A. d'intesa con i presidenti delle commissioni stesse. 2. Il personale di segreteria e' alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali. 3. Il funzionamento delle commissioni provinciali, per quanto non disposto dalla presente legge, e' disciplinato da un regolamento interno adottato dalle stesse ed approvato dalla giunta regionale.