Art. 6.
                      Compiti delle segreterie
    1.  Le  segreterie delle commissioni provinciali hanno i seguenti
compiti:
      a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle
iscrizioni,  alle  modificazioni  ed alle cancellazioni delle imprese
dai relativi albi;
      b) curano la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione
degli atti delle commissioni stesse;
      c) curano   il  rilascio  delle  certificazioni  di  iscrizione
all'albo  ed  ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti,
nonche'  la  riscossione  dei relativi diritti di certificazione e di
segreteria secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale;
      d) predispongono  gli  atti  e  curano gli adempimenti connessi
alle procedure di revisione periodica dell'albo;
      e) curano  ogni  altro  compito connesso con gli adempimenti di
legge.