Art. 6. Compiti delle segreterie 1. Le segreterie delle commissioni provinciali hanno i seguenti compiti: a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dai relativi albi; b) curano la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti delle commissioni stesse; c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonche' la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale; d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo; e) curano ogni altro compito connesso con gli adempimenti di legge.