Art. 7. F u n z i o n i 1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione regionale, ha sede presso la Regione e svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni; b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia; c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonche' fornisce documentazioni ed informazioni sulle attivita' interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali; d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato; e) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali; f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali; g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.