Art. 7.
                           F u n z i o n i
    1.   La  commissione  regionale  per  l'artigianato,  di  seguito
denominata  commissione regionale, ha sede presso la Regione e svolge
le seguenti funzioni:
      a) decide  sui  ricorsi  proposti  contro  le  decisioni  delle
commissioni  provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 7, quinto
comma,   della   legge   n.   443/1985   e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
      b) collabora,  quale  organo tecnico-consultivo, con la Regione
in  merito  ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti
di programmazione e legislazione regionale in materia;
      c) promuove,   nell'ambito   della   programmazione  regionale,
indagini  e  rilevazioni statistiche, nonche' fornisce documentazioni
ed   informazioni  sulle  attivita'  interessanti  l'artigianato,  in
collaborazione con le commissioni provinciali;
      d) propone,  in  collaborazione con le commissioni provinciali,
iniziative    volte    allo   sviluppo,   valorizzazione   e   tutela
dell'artigianato;
      e) provvede  alla  elaborazione  ed  alla  pubblicazione  della
relazione  generale  annuale  sulla situazione dell'artigianato nella
regione,  sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni
provinciali;
      f) coordina   il  procedimento  di  revisione  degli  albi,  di
competenza delle commissioni provinciali;
      g) svolge  ogni  altro compito che sia ad essa attribuito dalle
leggi.