Art. 8.
                            Composizione
    1.  La  commissione  regionale  e'  costituita  con  decreto  del
presidente  della  giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e'
composta da:
      a) i presidenti delle commissioni provinciali;
      b) tre  esperti  designati  dal consiglio regionale, di cui uno
scelto  tra  cinque  nominativi  indicati dall'unione regionale delle
C.C.I.A.A. del Lazio;
      c) cinque  esperti  designati  dalle organizzazioni artigiane a
struttura  nazionale  operanti  nella regione, piu' rappresentative a
livello   regionale,   in   possesso   dei   necessari  requisiti  di
professionalita'  in  materia  di artigianato, economico finanziaria,
fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.
    2.  I componenti della commissione regionale eleggono nel proprio
seno il presidente ed il vicepresidente.
    3.  Per  quanto  non disposto dal presente articolo, si fa rinvio
alle norme di cui all'art. 3, commi 4 e 5.