Art. 8. Composizione 1. La commissione regionale e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) i presidenti delle commissioni provinciali; b) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'unione regionale delle C.C.I.A.A. del Lazio; c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, piu' rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalita' in materia di artigianato, economico finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati. 2. I componenti della commissione regionale eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. 3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 3, commi 4 e 5.